Sez. U - , Ordinanza n. 2189 del 24/01/2023 (Rv. 666635 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Giurisdizione contabile - Sussistenza - Condizioni - Relazione funzionale con l'ente - Sufficienza - Nozione - Estraneità all'apparato organizzativo - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, non è necessario che il soggetto, nei cui confronti sia esercitata l'azione di responsabilità, sia formalmente inserito nell'organizzazione burocratica dell'ente pubblico danneggiato, bensì che egli abbia con l'ente una relazione funzionale tale da consentirgli di partecipare, anche quale "extraneus", allo sviamento delle risorse finanziarie dalle finalità di interesse pubblico, attraverso un comportamento di reiterata ingerenza, invasivo del processo decisionale amministrativo e della gestione dei fondi pubblici, preordinato al perseguimento di un illecito lucro personale.
Costituzione art. 103 com. 2, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)