Sez. U - , Ordinanza n. 1782 del 20/01/2022 (Rv. 663958 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Responsabilità contabile - Condizioni - Rapporto di servizio - Sufficienza - Configurabilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
L'esistenza di una relazione funzionale tra l'ente pubblico danneggiato e l'autore dell'illecito causativo di un danno patrimoniale, che può anche essere un soggetto privato, risulta idonea a radicare la responsabilità contabile, e tale relazione è configurabile non solo in costanza di un rapporto d'impiego in senso proprio e ristretto, ma anche in presenza di un rapporto di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto debba ritenersi inserito - in considerazione dell'attività svolta continuativamente, ancorché temporaneamente o solo in via di fatto - nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo.
Costituzione art. 103, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)