Sez. 5, Sentenza n. 2337 del 22/12/1998 Ud. (dep. 23/02/1999) Rv. 212618 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Facolta processuali - Diritto di difesa - Valutabilità a fini probatori - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE
In tema di valutazione della prova, non è consentito al giudice valorizzare, ai fini della decisione, comportamenti -commissivi od omissivi- dell'imputato che siano manifestazione di diritti soggettivi e facoltà processuali che l'ordinamento gli attribuisce quali espressione del diritto di difesa e di libera scelta della strategia processuale ritenuta più opportuna; strategia che ben può porsi in atto anche attraverso il silenzio. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto di supportare l'insufficiente quadro indiziario, attribuendo valore probatorio al silenzio dell'imputato rimasto contumace).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)