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Sez. 6, Sentenza n. 3665 del 27/09/1979 Ud. (dep. 15/03/1980) Rv. 144681 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PER APPROPRIAZIONE - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO - UFFICIALE GIUDIZIARIO - SOMME RISCOSSE DALLE PARTI SUI DIRITTI E INDENNITA DI TRASFERTA DOVUTI ALL'ERARIO - PECUNIA PUBLICA - APPROPRIAZIONE - PECULATO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144681-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PER APPROPRIAZIONE - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO - UFFICIALE GIUDIZIARIO - SOMME RISCOSSE DALLE PARTI SUI DIRITTI E INDENNITA DI TRASFERTA DOVUTI ALL'ERARIO - PECUNIA PUBLICA - APPROPRIAZIONE - PECULATO - SUSSISTENZA.*

Assumendo l'ufficiale giudiziario la veste di esattore erariale nel riscuotere dalle 'partì una somma pari al dieci per cento sui diritti e sulle indennita di trasferta dovuti all'erario per gli Atti e le commissioni da lui compiuti, ne consegue che l'omesso versamento all'erario delle somme medesime costituisce appropriazione di pecunia publica ed integra gli estremi del delitto di peculato. Infatti, le somme riscosse al predetto titolo dall'ufficiale giudiziario per delega della pubblica amministrazione non passano nel patrimonio del pubblico ufficiale con Obbligo di versamento dell'equivalente, ma divengono pecunia publica fin dal momento dell'esazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 154 com. 2 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 154 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)