Sez. 2, Sentenza n. 2655 del 05/10/1963 (Rv. 264094 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - ASSICURAZIONE AUTOMATICA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - ASSICURAZIONE AUTOMATICA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Gli assegni familiari, secondo il vigente sistema, rappresentano una Forma di assistenza obbligatoria diretta ad integrare il salario in relazione al maggior Onere che grava sui lavoratori con famiglia a carico, e per essi vige il principio stabilito dall'art 2116 cod civ della cosi detta Assicurazione di diritto o automatica, per effetto della quale il diritto del lavoratore a conseguire le prestazioni assistenziali e previdenziali sussiste indipendentemente dalla regolare corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi dovuti alle istituzioni di assistenza e previdenza. Da cio consegue che debbono ritenersi distinti i rapporti che all'uopo intercorrono tra l' INPS e il prestatore d'opera da un lato, e il medesimo istituto ed il datore di lavoro dall'altro, con l'ulteriore conseguenza che legittimato passivamente, di fronte all'Azione proposta dal lavoratore per il pagamento degli assegni non corrisposti, e l' INPS, al quale e affidata l'amministrazione della cassa unica per gli assegni familiari, debitrice degli stessi, e non il datore di lavoro. (V 240/63, 1045/58).*
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 37, Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)