Sez. L, Sentenza n. 8048 del 26/08/1997 (Rv. 507168 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al c.c.n.l. 23 luglio 1976 per i dipendenti di aziende di autotrasporto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione della clausola di un contratto collettivo di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza che, violando gli art. 1362 e 1363 cod. civ., ha interpretato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende di autotrasporto del 23 luglio 1976 e del 12 marzo 1980 nel senso di includere nella base retributiva di calcolo dell'indennità di diaria e di trasferta i ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità, ritenendo che occorra procedere, in corretta applicazione delle norme del codice civile riguardanti l'interpretazione dei contratti, a una nuova valutazione e interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/07/1976 num. 20, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 21, Contr. Coll. 12/03/1980 num. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)