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Sez. 1, Sentenza n. 3956 del 02/10/1989 (Rv. 463790 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO PRIMA DEL RISCATTO SENZA DESIGNAZIONE DEL SUBENTRANTE - MANCANZA DI UN ACCORDO IN PROPOSITO FRA I COEREDI - SCELTA DEL DISCENDENTE PIÙ IDONEO - POTERI DEL GIUDICE - SCELTA DIRETTA DA PARTE DELL'ENTE ASSEGNANTE - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1989-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463790-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO PRIMA DEL RISCATTO SENZA DESIGNAZIONE DEL SUBENTRANTE - MANCANZA DI UN ACCORDO IN PROPOSITO FRA I COEREDI - SCELTA DEL DISCENDENTE PIÙ IDONEO - POTERI DEL GIUDICE - SCELTA DIRETTA DA PARTE DELL'ENTE ASSEGNANTE - INIDONEITÀ.*

Qualora l'assegnatario di un terreno di riforma fondiaria muoia, prima del riscatto, lasciando discendenti in linea retta, ma senza aver provveduto alla designazione del subentrante nel rapporto di assegnazione, la Mancanza di un accordo in proposito fra i coeredi è di per sè sufficiente a rendere applicabile l'art. 7 terzo comma della legge 29 maggio 1967 n. 379, il quale devolve al giudice il compito di scegliere il discendente più idoneo, previo riscontro dei requisiti richiesti dall'art. 16 della legge 12 maggio 1950 n. 230. Ne consegue che il provvedimento, con cui l'ente assegnante, in carenza di detto accordo, scelga direttamente l'erede subentrante, è affetto da carenza di potere, e, come tale, è inidoneo ad attribuire al designato, nei confronti degli altri coeredi, il diritto di subentrare nella posizione di assegnatario. (V 4573/83, mass n 429450).*

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)