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Sez. U, Sentenza n. 4573 del 07/07/1983 (Rv. 429450 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RIFORMA FONDIARIA - ACCESSO DELL'ASSEGNATARIO SENZA ESERCITARE IL RISCATTO - CONTROVERSIA TRA I COEREDI CIRCA L'INDIVIDUAZIONE DI QUELLO LEGITTIMATO A SUBENTRARE NEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1983-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429450-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RIFORMA FONDIARIA - ACCESSO DELL'ASSEGNATARIO SENZA ESERCITARE IL RISCATTO - CONTROVERSIA TRA I COEREDI CIRCA L'INDIVIDUAZIONE DI QUELLO LEGITTIMATO A SUBENTRARE NEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

In tema di assegnazione di terre di riforma fondiaria, e per il caso in cui l'assegnatario sia deceduto senza esercitare il riscatto, la controversia fra i coeredi, circa l'individuazione di quello legittimato a subentrare nel rapporto di assegnazione, ancorché investa la validità ed efficacia della clausola testamentaria con cui l'assegnatario defunto abbia designato uno di essi, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto riguarda posizioni di diritto soggettivo, senza interferire sui poteri autoritativi dell'amministrazione assegnante. (V 1927/81, mass n 412614; (V 3794/80, mass n 407637).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)