Sez. U, Sentenza n. 793 del 15/01/2009 (Rv. 606100 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Erede subentrante nel rapporto di assegnazione con atto dell'ente pubblico - Azione di rilascio della parte del fondo detenuta dagli altri coeredi - Giurisdizione dell'AGO - Configurabilità - Fondamento - Prospettazione della giurisdizione amministrativa sulla base di un rapporto concessorio - Esclusione - Fondamento.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
L'azione con la quale l'assegnatario di un fondo - attribuitogli in qualità di erede dall'ente pubblico di sviluppo - chiede il rilascio della parte dello stesso fondo detenuta dagli altri coeredi, da qualificarsi come azione di rilascio di un suolo prospettata sulla base della assunta titolarità in capo all'attore del diritto soggettivo al subentro al de cuius nell'assegnazione, rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, mentre è inammissibile la questione di giurisdizione volta a far dichiarare la giurisdizione amministrativa in ordine all'atto di assegnazine in subentro, emenato dall'ente senza il rispetto della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 379 del 1969 (il quale impone - a determinate condizioni, come nella specie, che la designazione sia effettuata dal giudice oerinario), prospettato come atto concesorio di beni indisponibili attributivo di diritti in capo al subentrante, atteso che solo il provvedimento emanato dal giudice ordinario ai sensi del suddetto art. 7 è idoneo a costituire il diritto al subentro e non il provvedimento emanato dall'ente in mancanza della procedura citata, stante la carenza di potere.
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 29/05/1969 num. 379 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)