diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 18957 del 22/03/2017 Cc. (dep. 20/04/2017) Rv. 270067 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Atti già formati da acquisire al procedimento - Obbligo di traduzione nella lingua italiana - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270067-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA

L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria che procede, mentre per quelli già formati, da acquisire nel processo, l'obbligatorietà della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, a condizione che la parte richiedente indichi le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto, nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del ribunale del riesame che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di persona informata sui fatti in lingua spagnola, acquisite tramite rogatoria e trasfuse nell'informativa redatta dalla polizia giudiziaria italiana, non avendo l'imputato evidenziato alcun pregiudizio derivante dalla mancata traduzione dalla lingua spagnola, peraltro, conosciuta dallo stesso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)