Sez. 5 - , Sentenza n. 2707 del 03/10/2019 Ud. (dep. 23/01/2020) Rv. 278139 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Produzione di documenti redatti in lingua straniera – Utilizzabilità in relazione ai fatti da provare – Traduzione – Obbligo – Configurabilità - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria che procede, ma non a quelli già formati in altra sede e che nel procedimento sono acquisiti, per i quali, invece, si pone la necessità della traduzione ove gli stessi assumano rilievo per i fatti da provare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione che non aveva riconosciuto il legittimo impedimento di un imputato, sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione in Spagna, in quanto la documentazione che attestava la circostanza era redatta in lingua spagnola e non tradotta in italiano).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)