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Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014 Ud. (dep. 18/09/2014) Rv. 261111 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Atti già formati da acquisire al procedimento - Obbligo di traduzione nella lingua italiana - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261111-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA

L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, essendo onere della parte interessata indicare ed illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa. (Nel caso di specie si trattava di copiosa documentazione in lingua inglese e tedesca acquisita nel corso delle indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 237, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)