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Sez. 2, Sentenza n. 19985 del 30/08/2013 (Rv. 627807 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Società di persone - Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali - Litisconsorzio necessario tra soci e società - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627807-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con la conseguenza, sul piano processuale, dell'esclusione del litisconsorzio necessario e della relativa inscindibilità delle cause; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata notificata ai soci e questi l'abbiano impugnata tardivamente, il giudice di appello è tenuto a dichiarare l'inammissibilità di tale impugnazione, dovendosi applicare l'art. 332 e non l'art. 331 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2293

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)