Sez. 2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013 (Rv. 629193 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - IN GENERE | Azione di responsabilità di socio di società in nome collettivo ex art. 2291 cod. civ. - Legittimazione passiva del socio - Deduzione della mancanza della qualità di socio - Natura di eccezione - Conseguenze - Fattispecie in tema di giudizio di appello.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - IN GENERE
Nell'azione di responsabilità proposta a norma dell'art. 2291 cod. civ. nei confronti dei soci di una società in nome collettivo, la legittimazione passiva spetta solo a chi venga evocato in giudizio nella qualità di socio mentre la deduzione della mancanza, in concreto, di tale qualità integra un'eccezione che deve essere fatta valere nei modi e nei tempi previsti per le eccezioni di parte. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, il quale aveva considerato tardiva l'eccezione di estraneità alla compagine sociale, giacché formulata dal socio convenuto soltanto alla terza udienza del giudizio d'appello e non già come necessario, quantomeno col proposto atto di appello incidentale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)