Sez. 6, Sentenza n. 7533 del 24/01/1990 Ud. (dep. 30/05/1990) Rv. 184459 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLE COSE - NOZIONE - ELEMENTI DAI QUALI PUÒ ESSERE DESUNTA - INDICAZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLE COSE - NOZIONE - ELEMENTI DAI QUALI PUÒ ESSERE DESUNTA - INDICAZIONE.*
In tema di ricettazione, per la conoscenza da parte del ricettatore della provenienza delittuosa delle cose, non è necessario che questa si estenda alla precisa e completa cognizione delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato principale, bastando la certezza di acquistare cose provenienti da reato, e tale conoscenza può desumersi anche da elementi considerati dall'art. 712 cod. pen., quando i sospetti sulla legittimità della provenienza dei beni siano così gravi ed univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la più comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute da chi le detiene e le offre in vendita. (V mass n 173906; (V mass n 169406; (V mass n 165750; (V mass n 161368, ed ivi citate; (V mass n 160607, ed ivi citate; (V mass n 160602; (Conf mass n 180794; (Conf mass n 149137).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)