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Sez. 3, Sentenza n. 1956 del 22/02/1995 (Rv. 490596 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - ALL'INCANTO | Compenso all'istituto per le vendite giudiziarie - Provvedimento del giudice dell'esecuzione che liquida detto compenso - Impugnazione - Opposizione ex art. 645 c.p.c.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490596-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - ALL'INCANTO

Il provvedimento giudiziario di approvazione della distinta dei compensi e delle spese che gli istituti per le vendite giudiziarie autorizzati all'incanto ed all'amministrazione dei beni mobili pignorati (artt. 534 cod. proc. civ. e 159 disp. att. cod. proc. civ.) hanno facoltà di trattenere, ai sensi dell'art. 37 d.m. 20 giugno 1960, sul prezzo ricavato dalla vendita e di riscuotere dall'aggiudicatario, per la parte da questo dovuta, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 cod. proc. civ. da parte del debitore esecutato e dei creditori, trattandosi di provvedimento che, avendo solo funzione di controllo della distinta, si distingue dal decreto di liquidazione del compenso al commissario, previsto dall'art. 533 cod. proc. civ., che ha, invece, natura di ingiunzione di pagamento assimilabile al decreto monitorio e come tale soggetto al rimedio della opposizione davanti al medesimo giudice che lo ha emesso, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 533, Cod. Proc. Civ. art. 534, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 159 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 20/06/1960 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)