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Sez. 3, Sentenza n. 843 del 24/01/2002 (Rv. 551811 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - A MEZZO COMMISSIONARIO E TRAMITE ISTITUTI DI VENDITA | Provvedimento del giudice di liquidazione o riduzione del compenso spettante per l'attività svolta, stabilito con decreto del Ministro della Giustizia (D.M. 11 febbraio 1997 n. 109), ai sensi dell'art. 159, terzo comma, disp.att. cod. proc. civ. - Incidenza immediata sul relativo diritto dell'I.V.G. - Conseguenze - Impugnabilità autonoma del provvedimento, dalla comunicazione del medesimo, indipendentemente dall' atto conclusivo del procedimento esecutivo.
Stato
decisa il 2002-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551811-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - A MEZZO COMMISSIONARIO E TRAMITE ISTITUTI DI VENDITA

Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione approva o riduce il compenso all'Istituto Vendite Giudiziarie, stabilito dal Ministro della Giustizia (D. M. 11 febbraio 1997 N. 109 vigente) a norma del terzo comma dell'art. 159 disp. att. cod. proc. civ. - così come modificato dall'art. 87 della legge 26 novembre 1990 n. 353, entrato in vigore dal primo gennaio 1993 - incide direttamente sul relativo diritto spettante all'Istituto, per le attività dal medesimo svolte, di custodia e vendita dei beni soggetti ad esecuzione forzata, e, pertanto, non essendo atto preliminare o propedeutico dell'atto conclusivo del processo esecutivo, è autonomamente impugnabile, a decorrere dalla comunicazione del medesimo alle parti interessate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 534, Cod. Proc. Civ. art. 533, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 159 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 11/02/1997 num. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)