Sez. 2, Sentenza n. 20104 del 11/02/2003 Cc. (dep. 05/05/2003) Rv. 226079 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Inidoneità degli impianti presso la procura della Repubblica - Sussistenza delle ragioni di urgenza - Decreto motivato del pubblico ministero con cui dispone che le operazioni siano eseguite mediante impianti diversi - Necessità di verificare successivamente la permanenza della situazione di indisponibilità - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, la valutazione della inidoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica e della sussistenza delle ragioni di urgenza deve riferirsi alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'esecuzione delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 268 comma 3 cod. proc. pen., dovendosi escludere che si debba procedere ad una verifica successiva e continua della indisponibilità, una volta accertata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)