Sez. 1, Sentenza n. 19072 del 07/04/2004 Ud. (dep. 23/04/2004) Rv. 228648 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Esecuzione di intercettazioni ambientali - Uso di impianti noleggiati da privati - Legittimità - Condizioni - Limiti.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di intercettazioni ambientali, in caso di inidoneità delle apparecchiature installate presso la Procura della Repubblica e di mancanza di disponibilità delle stesse da parte della polizia giudiziaria, è possibile, in situazioni di urgenza e previa adozione di apposito decreto autorizzativo motivato emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod.proc. pen., l'utilizzo di apparecchiature appartenenti a privati, purché le operazioni avvengano sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria che, gestendole direttamente, ne acquisisce la disponibilità a tutti gli effetti.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 266 com. 2, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 266 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 3 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)