Sez. 1, Sentenza n. 2613 del 20/12/2004 Ud. (dep. 27/01/2005) Rv. 230532 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Utilizzazione di impianti appartenenti a privati - Legittimità - Condizioni.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni
In tema di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, allorché ricorrano casi di urgenza e neanche la polizia giudiziaria sia dotata delle necessarie apparecchiature, è legittima l'utilizzazione di impianti e apparecchiature appartenenti a privati, purché le operazioni - autorizzate con decreto motivato del P.M. - avvengano sotto il diretto controllo degli organi di polizia giudiziaria, in modo che i privati vengano ad agire come una sorta di "longa manus" o di ausiliari del P.M. e della polizia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)