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Sez. 1, Sentenza n. 7139 del 29/03/2006 (Rv. 589510 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione - Conseguenze - Diritto all'equa riparazione ex art. 2 della legge n. 89 del 2001 - Danno - Configurabilità - Correlazione alla durata del giudizio - Modestia delle questioni trattate ed esito del processo - Irrilevanza - Limiti - Consapevolezza della inammissibilità o infondatezza delle proprie istanze - Incidenza - Onere probatorio relativo - Parte gravata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589510-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, a meno che l'esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull'identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell'eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, o comunque risulti la piena consapevolezza - incompatibile con l'ansia connessa all'incertezza sull'esito del processo - dell'infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità. Tuttavia, dell'esistenza di ciascuna di queste situazioni, costituenti abuso del processo e perciò comportanti altrettante deroghe alla regola posta dalla norma, secondo il generale principio dell'art. 2697 cod. civ., deve dare prova la parte che la eccepisce per negare la sussistenza dell'indicato pregiudizio, dovendo altrimenti ritenersi che esso si verifica di regola come conseguenza della violazione stessa e non abbisogna di essere provato sia pure attraverso elementi presuntivi. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto della corte di appello, che aveva respinto la domanda per difetto di prova del pregiudizio non patrimoniale, nonostante l'Amministrazione convenuta non avesse neppure prospettato la sussistenza di alcuna delle suddette eccezioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)