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Sez. L - , Sentenza n. 14297 del 08/06/2017 (Rv. 644543 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Interpretazione - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644543-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

La violazione della cosa giudicata, in quanto importa disapplicazione dell'art. 2909 c.c., è denunciabile in Cassazione, ma il controllo di legittimità deve limitarsi all'accertamento degli estremi legali per la efficienza del giudicato esterno nel processo in corso, senza potersi sindacare l’interpretazione che del giudicato stesso abbia dato il giudice di merito, perché essa rientra nella sfera del libero apprezzamento di quest'ultimo e, quindi, è incensurabile in sede di legittimità, quando l'interpretazione stessa sia immune da errori giuridici o da vizi di logica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che, in un giudizio di quantificazione di differenze retributive, che traeva origine da una sentenza resa tra le stesse parti, passata in giudicato, di accertamento dell’interposizione fittizia di manodopera, ma senza statuizioni sulla durata dell’orario di lavoro, risultato poi nel corso del giudizio a tempo parziale e non pieno, aveva quantificato l’ammontare delle retribuzioni in misura corrispondentemente ridotta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)