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Sez. 2, Sentenza n. 2742 del 21/07/1969 (Rv. 342438 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DELLA COSA GIUDICATA - ESTERNA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342438-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DELLA COSA GIUDICATA - ESTERNA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La violazione della cosa giudicata, in quanto importa disapplicazione dell'art.2909 cod.civ., e denunziabile in Cassazione, ma la Corte deve limitare il suo controllo all'accertamento degli estremi legali per la efficienza del giudicato esterno nel processo in corso, senza potere sindacare la interpretazione che del giudicato stesso abbia dato il giudice di merito, perche essa rientra nella sfera del libero apprezzamento di quest'ultimo e, quindi, e incensurabile in Sede di legittimita, quando l'interpretazione stessa sia immune da errori giuridici o da vizi di logica. (Conf. 902-69, massima n.339273 222-69, massima n.338172).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)