Sez. 3, Sentenza n. 17482 del 09/08/2007 (Rv. 599447 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Titolo esecutio - Sentenza passata in giudicato - Interpretazione del giudice dell'opposizione all'esecuzione - Interpretazione del giudicato esterno - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
L'interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione, si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come "giudicato esterno" (in quanto assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite pendente davanti a quel giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di decidere (se non fosse stata già decisa), bensì come titolo esecutivo e, pertanto, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto dell'esecuzione, senza che vi sia possibilità di contrasto tra giudicati, né violazione del principio del "ne bis in idem". (Nella specie, la S.C. ha reputato non censurabile la statuizione del giudice di merito nella parte in cui ha ritenuto che l'ordine di eliminazione della finestra, contenuto nel titolo esecutivo costituito dalla sentenza passata in giudicato, esprimesse il contenuto precettivo essenziale di pronuncia diretta ad ottenere la libertà del fondo del vicino da servitù di veduta e che ad esso, dovesse darsi attuazione con l'eliminazione della possibilità di "inspicere vel prospicere in alienum", senza che tuttavia risultasse vietata l'apertura di luci, trattandosi di interpretazione corrispondente alla "ratio" del provvedimento senza tradirne la lettera, dato che la creazione di una luce, al posto della preesistente finestra, di questa comporta indubbiamente l'eliminazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 615, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)