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Sez. L, Sentenza n. 4163 del 16/07/1984 (Rv. 436120 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - MALATTIA CONTRATTA DOPO L'INIZIO DELLE FERIE - IDONEITÀ A SOSPENDERE LA DURATA DEL CONGEDO FERIALE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436120-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - MALATTIA CONTRATTA DOPO L'INIZIO DELLE FERIE - IDONEITÀ A SOSPENDERE LA DURATA DEL CONGEDO FERIALE - INSUSSISTENZA.*

In Mancanza di un'espressa disposizione legislativa in tal senso, il diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite, previsto dall'art. 2109 cod. civ. e dichiarato irrinunciabile dall'art. 36 comma terzo cost., non è influenzato dalla malattia sopravvenuta al lavoratore durante il godimento delle ferie stesse. Pertanto, la durata del congedo annuale retribuito (in cui - a norma dell'art. 2 n. 3 della convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro n. 52 del 24 giugno 1936, resa esecutiva in Italia con legge 2 agosto 1952 n. 1305 - non sono computabili le interruzioni del lavoro dovute a malattia insorta prima dello inizio delle ferie) non è sospesa dalla malattia contratta dal lavoratore dopo l'inizio delle ferie, senza che al riguardo rilevino i rapporti intercorrenti fra lavoratori ed ente previdenziale o assistenziale in merito al trattamento economico relativo al periodo di malattia. (V 1892/82, mass n 419736).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 02/08/1952 num. 1305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)