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Sez. L, Sentenza n. 2807 del 04/05/1985 (Rv. 440573 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO UNICO DI MALATTIA INTERVALLATO DA UN PERIODO DI FERIE O DI ASPETTATIVA PER CAUSA DIVERSA DALLA MALATTIA - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ DEL COMPORTO PER SOMMATORIA.*
Stato
decisa il 1985-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440573-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO UNICO DI MALATTIA INTERVALLATO DA UN PERIODO DI FERIE O DI ASPETTATIVA PER CAUSA DIVERSA DALLA MALATTIA - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ DEL COMPORTO PER SOMMATORIA.*

Ove il lavoratore nel corso di un unico protratto periodo di malattia chieda, ed ottenga dal datore di lavoro, di usufruire di un periodo di ferie o di aspettativa per causa diversa dalla malattia, si verifica di conseguenza una soluzione di continuità nel senso che il complessivo, e di fatto ininterrotto, periodo di assenza del lavoratore non può essere imputato, con nesso di causalità, interamente alla malattia giacché le assenze relative alle ferie o all'aspettativa sono sorrette da altre ragioni giustificatrici. Consegue che in tale ipotesi è applicabile, non il comporto "secco" (previsto per il caso di un'unica continua malattia) bensì il comporto "per sommatoria" (previsto per la pluralità di episodi morbosi ripetuti e discontinui). (nella specie la C.S. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - in un caso di assenza del lavoratore protrattasi per oltre un anno, ma intervallata da un periodo di ferie e da un altro di aspettativa - aveva ritenuto applicabile, non il comporto secco, bensì quello per sommatoria previsto dall'art. 106 C.C.n.L. 21 luglio 1979 per i dipendenti dell'industria del cemento). (V 4163/84, mass n 436120; (V 3197/84, mass n 435241; (V 3088/84, mass n 435131; (1892/82, mass n 419736).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 21/07/1979 num. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)