Sez. 5 - , Sentenza n. 11189 del 27/04/2023 (Rv. 667619 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Ritardato rimborso di imposte sul reddito - Interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 - Funzione - Maturazione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 - che non presuppongono la mora dell'Amministrazione e mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione - maturano, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'"accipiens", al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento (non già della domanda) e fino a quella dell'ordinativo di pagamento.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)