Sez. 3, Sentenza n. 28190 del 23/10/2025 (Rv. 676607-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Crediti tributari - Interessi - Applicabilità degli artt. 44 e 44-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Artt. 1224, comma 1 e 1284 c.c. e art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
Ai crediti di natura tributaria (nella specie, derivante dalla pretesa monitoria di restituzione della maggiore IRPEF pagata) deve ritenersi applicabile la speciale regolamentazione degli interessi di cui agli artt. 44 e 44-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, e non già la disciplina dettata dagli artt. 1224, comma 1 e 1284 c.c., dovendosi altresì escludere l'applicabilità dell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, stante la totale estraneità della materia delle imposte rispetto a quella delle c.d. transazioni commerciali, in considerazione dell'assenza del fondamento contrattuale dell'obbligazione e del particolare atteggiarsi delle parti.
Cod. Civ. art. 1224 com. 1, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)