Sez. 5 - , Ordinanza n. 16087 del 28/06/2017 (Rv. 644700 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Ritardato rimborso credito - Danno da svalutazione monetaria - Onere della prova a carico del contribuente - Oggetto.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili gli artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c., stante la speciale disciplina di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, il danno da svalutazione monetaria può essere riconosciuto solo ove il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro dovutogli nell’investimento in titoli di Stato e che, nel periodo temporale di interesse, il relativo rendimento era stato superiore al saggio degli interessi moratori riconosciuti dal citato art. 44, quantificando l’entità della differenza.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 602 art. 44, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)