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Sez. L, Sentenza n. 460 del 11/01/2011 (Rv. 616147 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NORME APPLICABILI | Interpretazione - Intento dell'autore del negozio - Accertamento - Necessità - Criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto - Applicabilità - Fattispecie relativa a lettera di dimissioni.
Stato
decisa il 2011-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616147-01

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NORME APPLICABILI

Nell'interpretazione degli atti unilaterali, qual'è la lettera di dimissioni, il canone ermeneutico di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ. impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, ferma l'applicabilità, atteso il rinvio operato dall'art. 1324 cod. civ., del criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto. (Nella specie, nella lettera di dimissioni volontarie il lavoratore aveva dato atto della ricezione della somma di venti milioni "in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto"; la S.C., in applicazione del principio su esteso, ha confermato sul punto la sentenza impugnata che, nel considerare l'intero contenuto dell'atto, aveva ritenuto che la clausola non esprimesse alcuna volontà di rinunzia ad altri diritti derivanti dal rapporto di lavoro, ma solamente la volontà di computabilità della somma quale anticipazione di eventuali crediti nascenti dal rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362 com. 1, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)