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Sez. L, Sentenza n. 8361 del 09/04/2014 (Rv. 630029 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Lettera di dimissioni - Interpretazione - Criteri - Intento dell'autore del negozio - Accertamento esclusivo - Necessità - Ulteriori criteri ermeneutici generali - Applicabilità - Fondamento - Indagine del giudice - Contenuto - Dichiarazione del lavoratore intesa a proseguire l'attività - Rilevanza.
Stato
decisa il 2014-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630029-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Nell'interpretazione della lettera di dimissioni, che è un atto unilaterale, è necessario accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, ferma l'applicabilità, per il rinvio operato dall'art. 1324 cod. civ., degli ulteriori criteri ermeneutici generali del senso letterale delle parole, dell'interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre, nonché del prevalente rilievo da attribuire al contenuto sostanziale dell'atto rispetto al "nomen juris" utilizzato. A tal riguardo, il giudice, assumendo rilievo beni giuridici primari oggetto di particolare tutela da parte dell'ordinamento, è tenuto a svolgere un'indagine rigorosa al fine di accertare che, da parte del lavoratore, sia stata effettivamente manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto di lavoro, dovendosi considerare che l'esistenza di una dichiarazione del lavoratore di essere pronto a continuare a svolgere la propria attività, per un periodo più o meno lungo, esclude che egli intenda realmente manifestare l'intento di dimettersi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362 com. 1, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)