Sez. 1, Sentenza n. 14271 del 20/06/2006 (Rv. 592293 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Richiesta della parte di essere ascoltata - Mancata audizione - Vizio insanabile del procedimento - Richiesta di audizione condizionata alla necessità di chiarimenti da parte dell'amministrazione - Obbligo per l'amministrazione di procedere all'audizione - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di infrazioni amministrative, ai sensi dell'art. 18 legge n. 689 del 1981, l'audizione della parte che ne abbia fatto richiesta ha carattere essenziale in quanto diretta alla possibile definizione della lite in via amministrativa, con la conseguenza che l'osservanza di tale adempimento costituisce una condizione di validità del procedimento e dell'atto amministrativo, la cui mancanza dà luogo ad un vizio insanabile e rilevabile d'ufficio dal giudice; tuttavia, poichè l'obbligo per l'autorità amministrativa di sentire l'autore dell'infrazione sorge solo in seguito a richiesta di quest'ultimo, e poichè, trattandosi di facoltà disponibile, l'interessato può scegliere di non formulare la suddetta richiesta o di formularla condizionata, deve ritenersi che l'obbligo di audizione per l'amministrazione sorga solo a seguito di richiesta incondizionata, dovendosi perciò escludere tale obbligo ove, come nella specie, l'interessato abbia condizionato la richiesta di audizione alla eventuale necessità di chiarimenti da parte dell'amministrazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)