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Sez. 2, Sentenza n. 4019 del 21/02/2007 (Rv. 596222 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Richiesta della parte di essere ascoltata - Mancata audizione - Vizio insanabile del procedimento - Necessità di dedurlo come motivo del ricorso in opposizione - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Rilevabilità su eccezione di parte nel corso dell'udienza di discussione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596222-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, la convocazione della parte interessata che ne abbia fatto richiesta espressa contestuale al ricorso e incondizionata costituisce, per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 legge 689 del 1981, un vero e proprio obbligo posto a garanzia dei diritti di difesa del presunto trasgressore, sicché la relativa omissione vizia il procedimento, rendendo illegittima l'ordinanza-ingiunzione emanata a conclusione di esso; tuttavia, tale illegittimità deve essere dedotta tempestivamente dall'interessato, tra i motivi del ricorso, in quanto nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente con l'atto introduttivo del giudizio, né prendere in considerazione nuovi profili di illegittimità dell'atto amministrativo tardivamente dedotti.(Nella specie, pur essendosi verificata la mancata audizione dell'interessato, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione, all'interno della quale la eccezione relativa alla mancata audizione era stata tardivamente dedotta solo nel corso della udienza di discussione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)