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Sez. L, Sentenza n. 4917 del 13/08/1981 (Rv. 415666 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - INFERMITA PREESISTENTI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415666-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - INFERMITA PREESISTENTI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Al fine di stabilire se ricorrano o meno le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, la infermita o le minorazioni fisio-psichiche preesistenti alla instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione solo quando siano state gia di per se sufficienti, al tempo in cui ebbe inizio il rapporto assicurativo, a ridurre la capacita di guadagno dell'assicurato nella misura prevista dalla legge per la concessione della pensione di invalidita. Fuori di detto caso, tali infermita o minorazioni debbono invece essere valutate qualora per effetto di esse, la capacita di guadagno dello assicurato si sia ulteriormente ridotta, nel corso del rapporto assicurativo, sino a raggiungere il grado di pensionabilita: sia che la diminuita capacita di guadagno derivi dal semplice aggravarsi delle stesse infermita o minorazioni preesistenti, sia che risulti determinata dal concorso, con le infermita o minorazioni preesistenti, di altre infermita del tutto autonome, sopravvenute nel corso del rapporto assicurativo, che, pur non interessando lo stesso sistema anatomico e funzionale gia leso dalle infermita preesistenti, comportino, tuttavia, in base ad un giudizio globale del quadro clinico e patologico dell'assicurato, correlato con tutti gli altri elementi di valutazione soggettivi ed oggettivi, una riduzione della capacita di guadagno nei limiti richiesti per la concessione della pensione di invalidita. (Conf 2522/80, mass n 406264; (Conf 837/77, mass n 384450).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)