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Sez. 6, Sentenza n. 29536 del 02/07/2013 Ud. (dep. 10/07/2013) Rv. 256152 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Ritrattazione dell'incolpazione - Esimente del reato - Configurabilità - Esclusione - "Post factum" inidoneo ad impedire la consumazione del reato - Attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256152-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

La spontanea "ritrattazione" della denuncia non esclude la punibilità del delitto di calunnia, integrando un "post factum" irrilevante rispetto all'avvenuto perfezionamento del reato, eventualmente valutabile quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62, n. 6, cod. pen. (Fattispecie relativa ad una falsa accusa di furto di un assegno, ritrattata dall'imputata il giorno successivo alla presentazione della denuncia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6, Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 376 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)