Sez. 6, Sentenza n. 37016 del 14/05/2003 Ud. (dep. 26/09/2003) Rv. 227004 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - AUTOCALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO | Ritrattazione dell'autoincolpazione - Esimente del reato - Esclusione - Semplice "post factum" - Momento consumativo coincide con la presentazione della denuncia - Sussistenza del reato.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - AUTOCALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO
Non è esclusa la punibilità del delitto di autocalunnia nel caso in cui, anche prima del giudizio, intervenga la spontanea "ritrattazione" dell'incolpazione, trattandosi di un "post factum" rispetto ad un reato che si è già perfezionato con la presentazione della denuncia alla polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 369, Cod. Pen. art. 376 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)