Sez. 6, Sentenza n. 26177 del 17/03/2009 Cc. (dep. 23/06/2009) Rv. 244356 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Ritrattazione dell'incolpazione - Esimente del reato - Configurabilità - Esclusione - Semplice "post factum" inidoneo ad impedire la consumazione del reato - Attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. - Configurabilità - Condizioni.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
La spontanea "ritrattazione" della denuncia non esclude la punibilità del reato di calunnia, integrando un "post factum" irrilevante rispetto all'avvenuto perfezionamento del reato, eventualmente valutabile quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62 n. 6 cod. pen., purché effettuata prima che l'autorità giudiziaria acquisisca la prova della falsità dell'incolpazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 376 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)