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Sez. 3, Sentenza n. 1451 del 19/02/1985 (Rv. 439480 - 01)

NOTARIATO - ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI NOTAI - CAMBIO DI RESIDENZA (TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE) - CONSERVAZIONE DI UNO STUDIO, ANZICHÉ DI UN SEMPLICE RECAPITO, NELLA SEDE PRECEDENTE - DIVIETO - VIOLAZIONE - SANZIONE DISCIPLINARE - IRROGAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439480-01

NOTARIATO - ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI NOTAI - CAMBIO DI RESIDENZA (TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE) - CONSERVAZIONE DI UNO STUDIO, ANZICHÉ DI UN SEMPLICE RECAPITO, NELLA SEDE PRECEDENTE - DIVIETO - VIOLAZIONE - SANZIONE DISCIPLINARE - IRROGAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Il notaio, il quale, dopo il trasferimento in altra Sede ubicata nello stesso distretto, mantenga nella Sede precedente, nonostante l'immissione del suo successore, uno studio, e cioè una struttura organizzativa per lo svolgimento in modo stabile e continuativo dell'attività professionale, è passibile di sanzione disciplinare, alla stregua degli artt. 26 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e 44 del R.d. 10 settembre 1914 n. 1326, essendo al medesimo consentito di predisporre, nell'ambito del distretto, al di fuori della Sede assegnatagli, semplici recapiti, destinati cioè ad una sua presenza non continua, né con orari prestabiliti, ma meramente occasionale, su richiesta di volta in volta degli interessati. (V 2309/71, mass n 353172; (V 355/67, mass n 326236).*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 26, Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)