Sez. L, Sentenza n. 5393 del 27/04/2000 (Rv. 536030 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Contrasto tra le parti in relazione alla liquidazione delle spese - Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Non è possibile la declaratoria di cessazione della materia del contendere ove permanga contrasto tra le parti di un contenzioso in relazione alla liquidazione delle spese - operata dal giudice e fatta oggetto di uno specifico motivo di gravame - ed altresì manchi una qualsiasi dichiarazione delle parti in causa di non voler proseguire il giudizio - con il conseguente perdurare di una situazione di contrasto per quanto attiene alla fondatezza nel merito della pretesa fatta valere dall'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)