Sez. 3, Sentenza n. 6403 del 01/04/2004 (Rv. 571718 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Completa eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti - Conclusioni conformi sul punto - Necessità .
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, restando escluso che, senza dar luogo ad una decisione "extra petita", il giudice possa dichiarare la cessazione della materia del contendere per avere una sola delle parti dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse per la prosecuzione del giudizio, qualora nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nella rispettive originarie richieste.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)