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Sez. U, Sentenza n. 599 del 24/02/1976 (Rv. 379241 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DEBITI PECUNIARI DERIVANTI DA RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - INGIUSTIFICATO RITARDO NEL VERSAMENTO - TITOLO AUTONOMO PER LA DOMANDA DI INTERESSI DI MORA - DERIVAZIONE DI QUESTI DAL PREDETTO RAPPORTO - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379241-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DEBITI PECUNIARI DERIVANTI DA RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - INGIUSTIFICATO RITARDO NEL VERSAMENTO - TITOLO AUTONOMO PER LA DOMANDA DI INTERESSI DI MORA - DERIVAZIONE DI QUESTI DAL PREDETTO RAPPORTO - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

La pubblica amministrazione e tenuta a corrispondere gli interessi di mora sui debiti pecuniari qualora, dopo l'espletamento di tutti i controlli e gli accertamenti previsti per il pagamento dei debiti stessi, ingiustificatamente ritardi il versamento al creditore delle somme spettantigli. Tale colpevole ritardo, pertanto, costituisce il titolo da cui trae origine il debito degli interessi moratori, con la conseguenza che la cognizione della domanda rivolta al pagamento di essi spetta alla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario anche nel caso di interessi di mora su debiti pecuniari derivanti da rapporto di pubblico impiego (nella specie, con ente pubblico non economico), configurando gli interessi medesimi diritti patrimoniali che hanno causa diretta non nel rapporto di impiego, ma nell'indicato titolo autonomo, ancorche connesso col rapporto di impiego. (V 3061/72, mass n 360828; (V 2737/71, mass n 353915).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)