Sez. 1, Sentenza n. 2762 del 02/06/1978 (Rv. 392171 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - INTERESSI - SU UN DEBITO PECUNIARIO SCADUTO - OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO - CONDIZIONI - ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE NORME SULLA DISCIPLINA E LA SCADENZA DEL DEBITO - IRRILEVANZA.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - INTERESSI - SU UN DEBITO PECUNIARIO SCADUTO - OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO - CONDIZIONI - ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE NORME SULLA DISCIPLINA E LA SCADENZA DEL DEBITO - IRRILEVANZA.*
La pubblica amministrazione e tenuta a corrispondere gli interessi di mora su un debito pecuniario scaduto, qualora, dopo l'espletamento di tutti i controlli e gli accertamenti previsti per il pagamento, ingiustificatamente ritardi nell'attivare i meccanismi liquidatori che si rendano necessari, secondo le norme di contabilita dello stato, per il concreto versamento al creditore delle somme spettantigli, e, quindi, rimanga inadempiente per colpa, ancorche derivante da una erronea interpretazione delle Disposizioni di legge attinenti alla disciplina ed alla scadenza del debito stesso. (V 599/76, mass n 379241; (V 3061/72, mass n 360828; (V 2737/71, mass n 353915).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)