Sez. L, Sentenza n. 6544 del 10/12/1981 (Rv. 417385 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - VALUTAZIONE - IMPLICITA - LEGITTIMITÀ - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - VALUTAZIONE - IMPLICITA - LEGITTIMITÀ - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'ammissione di nuove prove nel giudizio di appello relativo a controversie soggette al nuovo rito del lavoro, la quale, in linea di principio, è preclusa dalla norma di cui all'art. 437 comma secondo cod. proc. civ., può essere disposta dal giudice del merito, solo se questi ritiene tali prove indispensabili in base ad un apprezzamento meramente discrezionale, anche implicito, onde il mancato Esercizio di siffatto potere è insuscettibile di Sindacato in Sede di legittimità. (V 5207/78, mass n 394959; (V 3231/78, mass n 392677; (Conf 4208/79, mass n 400723).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)