Sez. L, Sentenza n. 3231 del 28/06/1978 (Rv. 392677 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - MANCATA AMMISSIONE DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - OMESSA MOTIVAZIONE - VIZIO DI OMESSO ESAME - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - MANCATA AMMISSIONE DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - OMESSA MOTIVAZIONE - VIZIO DI OMESSO ESAME - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio d'appello col rito del lavoro non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa (art 437 cod proc civ). da cio consegue che l'omessa motivazione sulla mancata ammissione in appello di ulteriori mezzi di prova non integra il vizio di omesso esame, ma configura una implicita dichiarazione di esclusione della indispensabilita di essi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)