Sez. L, Sentenza n. 10547 del 09/12/1994 (Rv. 489105 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Art. 23, quarto comma, CCNL 18 gennaio 1987 per i lavoratori dell'industria metalmeccanica privata - Interpretazione relativa alla decorrenza del termine di sei giorni ivi previsto - Riferimento alla comminazione anziché alla successive comunicazione della sanzione - Vizio ermeneutico - Esclusione -.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Con riguardo all'art. 23, quarto comma, del c.c.n.l. 18 gennaio 1987 per i lavoratori dell'industria metalmeccanica privata, secondo cui le giustificazioni fornite dal lavoratore incolpato si intendono accolte dal datore di lavoro che non commini la sanzione disciplinare entro sei giorni successivi, non viola alcun canone ermeneutico il giudice del merito che, distinguendo fra comminazione, motivazione e comunicazione del licenziamento, riferisca detto termine alla comminazione, anziché alla successiva comunicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)