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Sez. L, Sentenza n. 4775 del 15/09/1979 (Rv. 401364 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - REQUISITI - RIDUZIONE DELLA PROGRAMMATA PLURALITA DI LICENZIAMENTI AD UN SOLO LICENZIAMENTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401364-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - REQUISITI - RIDUZIONE DELLA PROGRAMMATA PLURALITA DI LICENZIAMENTI AD UN SOLO LICENZIAMENTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

La fattispecie del licenziamento collettivo e caratterizzata, oltre che dal motivo, consistente nel ridimensionamento dell'azienda e nella conseguente soppressione di posti, anche dalla pluralita dei destinatari, indipendentemente dalla loro eventuale appartenenza a diversa unita produttiva. Ne deriva che, quando, pur sussistendo l'esigenza di un ridimensionamento dell'azienda, la programmata pluralita di licenziamenti si sia ridotta, a seguito di trattative sindacali - diverse da quelle proprie della procedura prevista dallo accordo interconfederale 20 maggio 1950, reso efficace erga omnes con DPR 14 luglio 1960 n 1019 e dal successivo accordo 5 maggio 1965 - ad un solo licenziamento, non ricorre la fattispecie del licenziamento collettivo, ma si e in presenza di licenziamento per ragioni inerenti all'attivita produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento dell'impresa, previsto dallo art 3 della legge n 604 del 1966. (V 1270/79, mass n 397504; (V 1342/75, mass n 374871).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 20/05/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, DPR 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)