Sez. L, Sentenza n. 1342 del 10/04/1975 (Rv. 374871 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONI DI) - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - LICENZIAMENTO DI UN SOLO DIPENDENTE - DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - APPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONI DI) - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - LICENZIAMENTO DI UN SOLO DIPENDENTE - DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - APPLICABILITA.*
Nonostante l'esclusione della materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale fatta dall'art 11 della legge n 604 del 1966, deve ritenersi che, in ogni caso, il licenziamento per riduzione di personale di un unico dipendente resta assoggettato in toto alla disciplina dei licenziamenti individuali, salvo il rispetto dell'autonomia delle scelte organizzative dell'imprenditore. (V 3582/74, mass n 372098).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)