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Sez. 6, Sentenza n. 325 del 20/01/2000 Cc. (dep. 28/02/2000) Rv. 215647 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Richiesta di misura da parte del questore per un'ipotesi di pericolosità specifica e applicazione per un'ipotesi di pericolosità generica (fuori dei casi previsti dall'art. 1, n. 3 legge 27 dicembre 1956, n. 1423) - Avviso - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215647-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

In tema di misure di prevenzione, non è necessario l'avviso del questore di cui all'art. 4 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 quando la proposta dell'autorità di pubblica sicurezza si fondi sulle previsioni di pericolosità specifica di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, ma il giudice ritenga, invece, la sussistenza di un'ipotesi di pericolosità generica, applicando la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un determinato comune. Ciò, tanto più ove ricorra una ipotesi diversa da quella residuale di cui al n. 3 della l. n. 1423/1956, in quanto l'avviso deve ritenersi non più necessario nei casi previsti dai nn. 1 e 2 dell'art. 1 della legge n. 1423/1956, per effetto dell'art. 19 della l. 22 maggio 1975, n. 152, come modificato dall'art. 13 della legge 3 agosto 1988, n. 327, secondo cui alle persone indicate nei nn. 1 e 2 della l. n. 1423/1956 si applicano le disposizioni della legge n. 575/1965, che non prevede l'avviso del questore.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 19 CORTE COST., Legge 03/08/1988 num. 327 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)