Sez. 5, Sentenza n. 84 del 12/01/1999 Cc. (dep. 25/02/1999) Rv. 213080 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - DIFFIDA | Preventivo avviso da parte del Questore - Applicazione della misura di prevenzione alle persone indicate nel n.3 dell'art.1 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 - Necessità - Applicazione della misura ai soggetti indicati nei numeri 1 e 2 del medesimo articolo - Necessità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - DIFFIDA
In tema di applicazione delle misure di prevenzione, l'avviso orale del Questore ed il conseguente termine di sessanta giorni per la formulazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione di cui all'art.4, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956 n.1423, sono ancora previsti solo per i soggetti annoverabili nella categoria indicata al n.3 dell'art.1 della stessa legge, mentre per quelli compresi nelle restanti categorie è applicabile l'art.2 della l.31 maggio 1965 n.575 in virtù del rinvio operato dall'art.19 della l. 22 maggio 1975 n.152 e, pertanto, le misure di prevenzione possono essere applicate senza che vi sia stato il preventivo avviso. Di conseguenza, allorché la Corte di appello abbia ritenuto, con valutazione non censurabile in cassazione, che il soggetto appartenesse ad una categoria diversa da quella prevista al punto 3, questi non può eccepire quale motivo di nullità l'omissione dell'avviso.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)