Sez. 3, Sentenza n. 13200 del 26/07/2012 (Rv. 623839 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE | Rimorchi - Assicurazione del rischio dinamico - Facoltà del proprietario - Conseguenze - Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Ammissibilità - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE
Il proprietario di un rimorchio ha la facoltà, ma non l'obbligo, di stipulare un'assicurazione a copertura della propria responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione del rimorchio (c.d. rischio dinamico), mentre ha l'obbligo di stipulare l'assicurazione della responsabilità civile per i soli danni che il rimorchio può causare quando è fermo o manovrato a mano (cosiddetto rischio statico). Ne consegue che all'assicurazione del primo tipo, non avendo natura obbligatoria, è inapplicabile la disciplina di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogata e sostituita dagli artt. 122 e ss. cod. ass.), e la vittima di un sinistro stradale causato da un rimorchio circolante non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore di quest'ultimo, ma solo nei confronti dell'assicuratore della motrice, che è tenuto "ex lege" per i danni causati dall'intero complesso circolante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)